Definizione normativa di guida turistica in Italia

Definizione normativa di guida turistica in Italia


Per definizione legislativa (art. 11, L. 217/1983), la guida turistica è chi, “per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte e a musei. A gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali”.

Le caratteristiche principali della figura di guida turistica sono quindi: l’esercizio di attività professionale, non amatoriale, finalizzato ad accompagnare i turisti in visite guidate per illustrare loro il patrimonio culturale.

Nel 2011, poi, interviene una nuova definizione, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 79. “Sono professioni turistiche quelle attivita’, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attivita’ turistica. Nonche’ servizi di ospitalita’, assistenza, accompagnamento e guida. Diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati”.


Le altre professioni turistiche oltre la guida turistica

La stessa legge del 1983 individua le altre attività professionali oltre quella di guida turistica: “interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi. Ancora, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico. Ed ogni altra professione attinente al turismo”. Lungimirante l’ultima locuzione che lasciava aperto il campo alla possibile formazione di ulteriori tipologie di professioni turistiche. Così come è poi realmente avvenuto nel corso di questi ultimi anni.


Da guida turistica locale a guida turistica nazionale

Il principio, pertanto, secondo il quale una guida turistica in Italia potesse essere autorizzata ad esercitare la professione a livello locale nasce già prima del 1983. Poi, come abbiamo visto, viene cristallizzato proprio nel 1983 in una norma destinata a restare immutata fino al 2013. Anno, quest’ultimo, di approvazione dell’abilitazione all’attività di guida turistica nazionale su tutto il territorio italiano (art. 3, L.97/2013).


Professione guida turistica dopo le direttive UE

L’attuazione a cura dell’Italia delle disposizioni europee, in merito alla abilitazione guida turistica, arriva solo nel 2013 come abbiamo già detto. Ovvero, arriva 7 anni dopo la “Direttiva europea sui servizi”. Dal settembre 2013, infatti, entra in vigore la legge comunitaria n. 97. L’art. 3 prevede che “l’abilitazione alla professione di guida turistica e’ valida su tutto il territorio nazionale”.


Guida turistica : abilitazione italiana e la “Direttiva Servizi”

La Commissione europea ha rilevato l’esistenza di norme italiane, in materia di guide turistiche, in contrasto con l’articolo 10, paragrafo 4, della Direttiva servizi. Alla base della procedura di pre-infrazione adottata dalla UE nei confronti dell’Italia vi è il caso di infrazione EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche.

La legislazione italiana prevedeva, infatti, che l’abilitazione guida turistica per l’esercizio della professione avesse validità solo nella regione o provincia di rilascio del patentino professionale delle guide turistiche. Precludendo, in tal modo, a ciascuna guida turistica abilitata la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale.

Ai fini dell’esercizio stabile in Italia dell’ attivita’ di guida turistica, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia, quindi, su tutto il territorio nazionale.

I cittadini dell’Unione europea abilitati allo svolgimento dell’attivita’ di guida turistica, pertanto, operano in Italia in regime di “libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione”.


Patentino guida turistica e abilitazione

Secondo la Direttiva Servizi, invece, il patentino di guida turistica deve avere validità su tutto il territorio nazionale per ciascuno stato membro. Questo vale, di certo, per le guide turistiche abilitate ad esercitare la propria professione in altri Stati membri. Altresì, l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale vale anche per i professionisti italiani. Al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.

Il professionista europeo, quindi, che vuole svolgere in Italia una prestazione di servizi in regime temporaneo e occasionale, deve dimostrare di essere legalmente stabilito in un altro Stato membro ove esercita già la professione di guida turistica.

Inoltre, i professionisti provenienti da Paesi che non regolamentano la professione di guida turistica devono inviare idonea certificazione da cui emerga l’attività svolta e l’esperienza professionale maturata.


Guida turistica specialistica. Il caso italiano.

Il medesimo art. 3 della L. n. 97/2013 prevede, poi, una sorta di deroga al principio dell’abilitazione per guida turistica nazionale. Infatti, il MIBAC ha il compito di “individuare i siti nei quali, in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico. Lo svolgimento, poi, dell’attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una specifica abilitazione, in tal modo valorizzando le spiccate professionalità acquisite”.

Il Ministero, poi, deve “individuare i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione. Nonche’, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio”.

Il legislatore italiano, con l’art. 3, insomma, da un lato riconosce l’abilitazione alla professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale, perché “obbligato” dall’Europa. Dall’altro lato, invece, delega al Mibac il compito di individuare “siti di particolare interesse”. Perché “sospinto” dalle associazioni di categoria, ovvero, una parte consistente delle associazioni guide turistiche.


Il digitale è il futuro per la guida turistica

Il digitale rappresenta senza dubbio una delle più radicali e forti novità degli ultimi decenni in molti settori ma soprattutto nei servizi legati al turismo. Ciò in termini di trasparenza delle informazioni, di capacità di veicolare e far circolare le informazioni medesime. Ovvero della capacità di “fare rete”, di possibilità di raccogliere e mostrare feedback positivi (o anche negativi) da parte dei visitatori o utenti. O ancora, della grande opportunità di disintermediazione che offre la rete.

guida turistica on line

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Pubblicato da Venice Walks
In data: 04-11-2019
Categoria: Turismo
Location: Tutta Italia

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